Art. 8.
                         Sanzioni e ricorsi
    1.  Il  verificarsi  di  una  delle situazioni di cui all'Art. 6,
comma  1,  che  la  persona  beneficiaria dell'assegno giornaliero e'
tenuta  a  comunicare tempestivamente all'azienda sanitaria, comporta
la  revoca  dell'assegno giomaliero da parte del servizio di medicina
di base dell'azienda sanitaria.
    2.  L'inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 6, comma 5,
comporta  la  sospensione  del  pagamento dell'assegno giornaliero da
parte  del  servizio  di  medicina di base dell'azienda sanitaria, in
attesa che vengano fornite le necessarie informazioni.
    3. Avverso il diniego o la revoca dell'assegno giornaliero ovvero
l'attribuzione   del   punteggio   che  determina  il  grado  di  non
autosufficienza,  la persona interessata puo' ricorrere, entro trenta
giorni  dalla  data  della  relativa  comunicazione, alla commissione
istituita   presso  l'azienda  sanitaria,  la  quale  decide  in  via
definitiva sul ricorso.
    4. La commissione di cui al comma 3 e' composta da:
      a) il   direttore   sanitario   o   la   direttrice   sanitaria
dell'azienda sanitaria o la persona delegata;
      b) un  medico geriatra o internista dell'azienda sanitaria o la
persona che lo sostituisce;
      c) un'infermiera  o  un  infermiere, oppure una o un assistente
sanitario  dipendente dell'azienda sanitaria, operante sul territorio
o la sua o il suo sostituto.
    5.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da un impiegato o
un'impiegata dell'azienda sanitaria.
    6.  Ai  componenti  della  commissione  ed  al  segretario o alla
segretaria  sono  corrisposti,  in  quanto spettanti, i compensi e il
trattamento economico di missione di cui alla normativa provinciale.