(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 15 del 12 aprile 2005)

                      IL PRESIDENTE PROVINCIALE

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 47 del 17
gennaio 2005;
                              E m a n a
la seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica   dell'art.  3  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, recante «regolamento concernente
gli  aspetti  organizzativi  della  scuola  -  legge  provinciale  12
 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale».
    1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta
provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito:
    «2.  Per  la valutazione conclusiva in ciascuna materia, modulo e
area  di  competenza,  ove  esistano,  e  per  l'ammissione all'esame
finale,  l'allievo  deve  aver  frequentato  i  quattro  quinti delle
lezioni  in  ciascuna  materia  nel corso dell'anno formativo ed aver
conseguito il numero minimo previsto di valutazioni.».