Art. 2.
Modifica   dell'art.  4  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  22 dicembre 1994, n. 63 recante «regolamento concernente
gli  aspetti  organizzativi  della  scuola  -  legge  provinciale  12
 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale».
    1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta
provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito:
    «1.  La  valutazione  degli  allievi  nelle  singole materie, nei
moduli formativi e nelle aree di competenza, ove esistano, dev'essere
fatta  dall'insegnante  sulla  base della partecipazione dell'allievo
durante  le lezioni, di prove orali, scritte pratiche o di altro tipo
da inserire nell'attivita' formativa. I criteri per queste prove sono
dati dagli obiettivi dei programmi formativi.».
    2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta
provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito:
    «3.  Il  tipo, il numero e la durata delle verifiche per materia,
modulo  e  area  di  competenza,  per periodo di valutazione, vengono
fissati   all'inizio   dell'anno   formativo   dal   collegio   degli
insegnanti.».
    3.  Il  comma  15  dell'art.  4  del decreto del presidente della
giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito:
    «15.  Se  in  seguito  alle  assenze  dalle lezioni l'allievo non
raggiunge  il  numero  minimo  di  prove  scritte  o  pratiche in una
materia,  modulo  o  area  di  competenza  previsti per il periodo di
valutazione,  egli  deve  recuperare  le  prove mancanti sui relativi
contenuti   durante   o  al  di  fuori  dell'orario  delle  attivita'
formative.  Se  un allievo vi si sottrae fino alla chiusura dell'anno
formativo  non  viene valutato nella relativa materia o modulo o area
di  competenza, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'art.
3.».