Art. 2. Modifica dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63 recante «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale». 1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito: «1. La valutazione degli allievi nelle singole materie, nei moduli formativi e nelle aree di competenza, ove esistano, dev'essere fatta dall'insegnante sulla base della partecipazione dell'allievo durante le lezioni, di prove orali, scritte pratiche o di altro tipo da inserire nell'attivita' formativa. I criteri per queste prove sono dati dagli obiettivi dei programmi formativi.». 2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito: «3. Il tipo, il numero e la durata delle verifiche per materia, modulo e area di competenza, per periodo di valutazione, vengono fissati all'inizio dell'anno formativo dal collegio degli insegnanti.». 3. Il comma 15 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito: «15. Se in seguito alle assenze dalle lezioni l'allievo non raggiunge il numero minimo di prove scritte o pratiche in una materia, modulo o area di competenza previsti per il periodo di valutazione, egli deve recuperare le prove mancanti sui relativi contenuti durante o al di fuori dell'orario delle attivita' formative. Se un allievo vi si sottrae fino alla chiusura dell'anno formativo non viene valutato nella relativa materia o modulo o area di competenza, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'art. 3.».