Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'Art. 2, commi 58 e 59 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, definisce i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione, negli anni 2005, 2006 e 2007, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio. Art. 2. Limitazioni alla spesa corrente ed in conto capitale per le province e per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti 1. Per i fini di cui all'Art. 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e in conto capitale, determinato con le modalita' di cui all'Art. 3 non puo' essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento. 2. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media degli impegni in conto competenza e della media dei pagamenti in conto competenza e in conto residui. Art. 3. Calcolo del complesso delle spese 1. Il complesso delle spese di cui all'Art. 2 e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa quale somma tra le spese correnti e le spese in conto capitale al netto di: a) spese di personale; b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti; c) spese per trasferimenti destinati ad altre pubbliche amministrazioni; d) spese connesse agli interventi obbligatori a favore di minori; e) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonche' quelle per la salvaguardia del territorio da calamita' naturali e quelle per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza; f) spese per elezioni amministrative; g) spese con finanziamento a destinazione vincolata, nei limiti del contributo assegnato; h) spese derivanti agli enti gestori dei servizi socio assistenziali dei comuni ai sensi dell'Art. 41-bis della legge regionale n. 49/1996 e successive modificazioni; i) spese derivanti agli enti capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti; j) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale; sono pertanto da escludere non solo le spese sostenute con i finanziamenti comunitari, ma anche quelle collegate agli stessi interventi e finanziate dallo Stato, e/o dalla Regione, dalla provincia e dallo stesso ente locale; k) spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o privati, nei limiti del contributo assegnato; 1) spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati dallo Stato, dalla Regione, dalla provincia con contributi in annualita', in misura proporzionale all'incidenza del contributo sull'investimento. 2. Gli enti possono eccedere il limite di spesa stabilito dall'Art. 2 nel caso di: spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzo di amministrazione; spese di investimento finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonche' con erogazioni a titolo gratuito e liberalita', con avanzo di amministrazione e con avanzo economico. 3. Per le sole province il limite di spesa stabilito dall'Art. 2, e' ulteriormente incrementato di una somma corrispondente all'incremento medio, su base 2000, del mancato gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, registrato nel triennio 2001-2003. I dati vengono acquisiti dall'A.N.I.A. 4. Per i fini di cui al punto i) del comma 1, gli enti interessati sono tenuti ad indicare, al momento della redazione del prospetto per il calcolo delle spese, la disposizione o il provvedimento legislativo o amministrativo di individuazione di «ente capofila» per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali. Art. 4. Penalizzazioni in caso di mancato conseguimetro degli obiettivi 1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, risultante dalla verifica di cui all'Art. 6, punto 1), gli enti: a) non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale; b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonche' di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici. 2. In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1, non possono procedere ad assunzioni di personale, a tempo indeterminato, a qualunque titolo, ne' possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento. Restano escluse eventuali procedure di mobilita'. 3. Le penalizzazioni di cui ai commi 1 e 2 operano nell'anno 2006. 4. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di periodo, di cui all'Art. 6, punto 2), le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sono tenuti a riassorbire lo scostamento nel periodo successivo. Art. 5. Obblighi per gli enti 1. Lo province e i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di aprile 2005 una previsione cumulativa annuale, articolata per i periodi gennaio-giugno e luglio-settembre, redatta in termini di cassa, del complesso delle spese. La previsione cumulativa viene compilata in base al prospetto di cui all'allegato 1), unitamente al prospetto di cui all'allegato 2) utilizzato per il calcolo del complesso delle spese. I modelli vengono inviati alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine, entro il 30 aprile 2005. 2. Qualora l'ente debba rettificare i propri obiettivi di periodo, e' tenuto a trasmettere il modello di cui all'allegato 1), dopo una nuova valutazione di coerenza tra gli obiettivi di periodo e quello annuale da parte dell'organo di revisione dell'ente, entro quindici giorni dalla rettifica. 3. Se l'ente non ha rispettato l'obiettivo di periodo, il responsabile del servizio finanziario e' tenuto a darne giustificazione in apposita dichiarazione sottoposta al controllo dell'organo di revisione dell'ente ed inviata entro quindici giorni alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine. 4. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti trasmettono alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine, il prospetto di cui all'allegato 3) riguardante le informazioni relative sia alla gestione di competenza che a quella di cassa per i periodi gennaio-giugno e luglio-settembre entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il trimestre ottobre-dicembre. 5. Le province e i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, sono tenuti a far pervenire alla Direzione centrale relazioni comunitarie, internazionali e autonomie locali - Servizio finanza locale - sede di Udine, non appena in possesso, ed al massimo entro quindici giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2005, i dati relativi al calcolo effettivo del complesso delle spese sia in termini di competenza che di cassa per l'anno 2005, utilizzando il modello di cui all'allegato 3) specificando che i dati si riferiscono a tutto il 31 dicembre 2005. Art. 6. Verifiche periodiche dell'organo di revisione 1. L'organo di revisione delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti verifica, per l'anno 2005, il rispetto, in termini di competenza e di cassa, dell'obiettivo di cui agli articoli 2 e 3, e ne da' comunicazione, oltre che all'ente, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, sede di Udine, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'organo consiliare dell'ente. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente. 2. L'organo di revisione dell'ente e' tenuto a verificare, entro e non oltre i mesi di luglio e di ottobre, il rispetto degli obiettivi dei periodi, rispettivamente, di gennaio-giugno e di luglio-settembre, e la loro coerenza con l'obiettivo annuale, e ne da' comunicazione, oltre che all'ente, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine. Art. 7. Riferimenti demografici. 1. Ai fini del concorso degli enti agli obiettivi del patto di stabilita' e crescita, la popolazione cui fare riferimento e' quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento (per l'anno 2005, si considera la popolazione al 31 dicembre 2003). Art. 8. Obblighi della Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali 1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali provvede a raccogliere tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e ad istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilita' interno, anche mediante rilevazioni statistiche. 2. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie ed alla direzione centrale sviluppo e programmazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonche' all'Associazione nazionale comuni italiani, all'Unione province italiane ed all'Unione nazionale comunita' ed enti montani - sedi nazionali, i prospetti riepilogativi attestanti l'andamento del complesso delle spese. 3. Ai fini di quanto dispone l'Art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in relazione al patto di stabilita', sara' cura della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali trasmettere alla Corte dei conti i dati dalla stessa richiesti. Art. 9. Anni 2006 e 2007 1. Per gli anni 2006 e 2007 il vincolo sul complesso delle spese sara' determinato con criteri analoghi a quelli dell'anno 2005 alla cui specifica definizione si provvedera' con successivi regolamenti. Art. 10. Norma finale 1. Ogni successiva modifica migliorativa, disposta con legge statale, comportera' la modifica del presente regolamento. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).