Regolamento  per  la determinazione dei criteri e delle modalita' per
il  concorso  delle province e dei comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di
finanza  pubblica  adottati  con  l'adesione al patto di stabilita' e
crescita  e  per  la  fissazione  dei  termini  e delle modalita' per
              l'attivazione del connesso monitoraggio.

Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'Art. 2, commi 58 e
59 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, definisce i criteri e
le  modalita'  per  il  concorso  delle  province  e  dei  comuni con
popolazione   superiore  a  3.000  abitanti  della  Regione,  per  la
realizzazione,  negli  anni  2005,  2006  e  2007, degli obiettivi di
finanza  pubblica  adottati  con  l'adesione al patto di stabilita' e
crescita  e  per  la  fissazione  dei  termini  e delle modalita' per
l'attivazione del connesso monitoraggio.

                               Art. 2.
Limitazioni  alla spesa corrente ed in conto capitale per le province
      e per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti

    1.  Per  i  fini di cui all'Art. 1, per l'anno 2005, il complesso
delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale,  determinato  con  le
modalita'   di   cui  all'Art.  3  non  puo'  essere  superiore  alla
corrispondente   spesa   annua   mediamente  sostenuta  nel  triennio
2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento.
    2.  Per  l'individuazione della spesa media del triennio si tiene
conto della media degli impegni in conto competenza e della media dei
pagamenti in conto competenza e in conto residui.

                               Art. 3.
                  Calcolo del complesso delle spese

    1.  Il  complesso delle spese di cui all'Art. 2 e' calcolato, sia
per la gestione di competenza che per quella di cassa quale somma tra
le spese correnti e le spese in conto capitale al netto di:
      a) spese di personale;
      b) spese    derivanti   dall'acquisizione   di   partecipazioni
azionarie  e  di  altre  attivita'  finanziarie,  da  conferimenti di
capitale e da concessioni di crediti;
      c) spese   per   trasferimenti  destinati  ad  altre  pubbliche
amministrazioni;
      d) spese  connesse  agli  interventi  obbligatori  a  favore di
minori;
      e) spese   per  calamita'  naturali  per  le  quali  sia  stato
dichiarato  lo stato di emergenza, nonche' quelle per la salvaguardia
del  territorio  da  calamita' naturali e quelle per il completamento
dell'attuazione  delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri a seguito di dichiarazione di stato di emergenza;
      f) spese per elezioni amministrative;
      g) spese con finanziamento a destinazione vincolata, nei limiti
del contributo assegnato;
      h) spese   derivanti   agli  enti  gestori  dei  servizi  socio
assistenziali  dei  comuni  ai  sensi  dell'Art.  41-bis  della legge
regionale n. 49/1996 e successive modificazioni;
      i) spese  derivanti  agli  enti  capofila  per  la  gestione di
funzioni per conto di altri enti;
      j) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati
dall'Unione  europea,  ivi  comprese le corrispondenti quote di parte
nazionale; sono pertanto da escludere non solo le spese sostenute con
i  finanziamenti  comunitari,  ma  anche quelle collegate agli stessi
interventi  e  finanziate  dallo  Stato,  e/o  dalla  Regione,  dalla
provincia e dallo stesso ente locale;
      k) spese  in  conto capitale derivanti da interventi finanziati
dallo  Stato,  dalla  Regione,  da altri enti pubblici o privati, nei
limiti del contributo assegnato;
      1) spese  in  conto capitale derivanti da interventi finanziati
dallo  Stato,  dalla  Regione,  dalla  provincia  con  contributi  in
annualita',  in  misura  proporzionale  all'incidenza  del contributo
sull'investimento.
    2.  Gli  enti  possono  eccedere  il  limite  di  spesa stabilito
dall'Art. 2 nel caso di:
      spese  non  ripetitive  di  parte  corrente  sostenute mediante
l'utilizzo di avanzo di amministrazione;
      spese  di  investimento  finanziate con i proventi derivanti da
alienazione di beni immobili, mobili, nonche' con erogazioni a titolo
gratuito  e  liberalita',  con avanzo di amministrazione e con avanzo
economico.
    3. Per le sole province il limite di spesa stabilito dall'Art. 2,
e'   ulteriormente   incrementato   di   una   somma   corrispondente
all'incremento  medio, su base 2000, del mancato gettito dell'imposta
sulle  assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, registrato nel triennio 2001-2003.
I dati vengono acquisiti dall'A.N.I.A.
    4.  Per  i  fini  di  cui  al  punto  i)  del  comma  1, gli enti
interessati  sono  tenuti ad indicare, al momento della redazione del
prospetto   per   il  calcolo  delle  spese,  la  disposizione  o  il
provvedimento legislativo o amministrativo di individuazione di «ente
capofila» per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali.

                               Art. 4.
   Penalizzazioni in caso di mancato conseguimetro degli obiettivi

    1.  In  caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli
articoli 2  e  3,  risultante dalla verifica di cui all'Art. 6, punto
1), gli enti:
      a) non   possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  che
comportino  incrementi  di  spesa  rispetto  all'anno  precedente, ad
eccezione  dei  casi  di passaggio di funzioni e competenze agli enti
locali  il  cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della
mancata assegnazione di unita' di personale;
      b) non    possono    ricorrere    all'indebitamento   per   gli
investimenti,  ad  eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano
assistiti   da   contributi   comunitari,   statali,   regionali,   o
provinciali,  nonche' di quelli connessi alla normativa in materia di
sicurezza di edifici pubblici.
    2.  In  caso  di  mancato  rispetto  degli  obiettivi  in  misura
superiore   al   venti   per  cento,  i  predetti  enti,  oltre  alle
penalizzazioni  di  cui  alla  lettera b)  del  comma 1,  non possono
procedere  ad  assunzioni  di  personale,  a  tempo  indeterminato, a
qualunque  titolo,  ne'  possono  avvalersi  di  eventuali deroghe in
proposito  disposte  per  il  periodo di riferimento. Restano escluse
eventuali procedure di mobilita'.
    3.  Le  penalizzazioni  di  cui  ai commi 1 e 2 operano nell'anno
2006.
    4.    A    seguito   dell'accertamento   del   mancato   rispetto
dell'obiettivo  di periodo, di cui all'Art. 6, punto 2), le province,
i  comuni  con  popolazione  superiore a 3.000 abitanti sono tenuti a
riassorbire lo scostamento nel periodo successivo.

                               Art. 5.
                        Obblighi per gli enti

    1.  Lo  province  e  i  comuni  con popolazione superiore a 3.000
abitanti  sono  tenuti a predisporre entro il mese di aprile 2005 una
previsione      cumulativa      annuale,     articolata     per     i
periodi gennaio-giugno  e luglio-settembre,  redatta  in  termini  di
cassa,  del  complesso  delle  spese.  La previsione cumulativa viene
compilata  in base al prospetto di cui all'allegato 1), unitamente al
prospetto  di  cui  all'allegato  2)  utilizzato  per  il calcolo del
complesso  delle  spese.  I  modelli  vengono  inviati alla Direzione
centrale  relazioni  internazionali, comunitarie e autonomie locali -
Servizio  finanza locale, presso la sede di Udine, entro il 30 aprile
2005.
    2.  Qualora  l'ente  debba  rettificare  i  propri  obiettivi  di
periodo,  e'  tenuto a trasmettere il modello di cui all'allegato 1),
dopo una nuova valutazione di coerenza tra gli obiettivi di periodo e
quello  annuale  da  parte  dell'organo di revisione dell'ente, entro
quindici giorni dalla rettifica.
    3.  Se  l'ente  non  ha  rispettato  l'obiettivo  di  periodo, il
responsabile   del   servizio   finanziario   e'   tenuto   a   darne
giustificazione  in  apposita  dichiarazione  sottoposta al controllo
dell'organo  di  revisione dell'ente ed inviata entro quindici giorni
alla  Direzione  centrale  relazioni  internazionali,  comunitarie  e
autonomie locali - Servizio finanza locale, presso la sede di Udine.
    4.  Le  province  ed  i comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti   trasmettono  alla  Direzione  centrale  per  le  relazioni
internazionali  e  per le autonomie locali - Servizio finanza locale,
presso  la  sede  di  Udine,  il  prospetto  di  cui  all'allegato 3)
riguardante  le informazioni relative sia alla gestione di competenza
che a quella di cassa per i periodi gennaio-giugno e luglio-settembre
entro  trenta  giorni dalla fine del periodo di riferimento, ed entro
il       28 febbraio       dell'anno      successivo      per      il
trimestre ottobre-dicembre.
    5.  Le  province  e  i  comuni  con popolazione superiore a 3.000
abitanti,  sono  tenuti  a  far  pervenire  alla  Direzione  centrale
relazioni  comunitarie,  internazionali e autonomie locali - Servizio
finanza locale - sede di Udine, non appena in possesso, ed al massimo
entro  quindici  giorni  dall'approvazione del rendiconto di gestione
dell'esercizio  2005,  i  dati  relativi  al  calcolo  effettivo  del
complesso  delle  spese sia in termini di competenza che di cassa per
l'anno   2005,   utilizzando   il  modello  di  cui  all'allegato  3)
specificando che i dati si riferiscono a tutto il 31 dicembre 2005.

                               Art. 6.
            Verifiche periodiche dell'organo di revisione

    1.  L'organo  di  revisione  delle  province  e  dei  comuni  con
popolazione  superiore a 3.000 abitanti verifica, per l'anno 2005, il
rispetto,  in termini di competenza e di cassa, dell'obiettivo di cui
agli articoli 2 e 3, e ne da' comunicazione, oltre che all'ente, alla
Direzione  centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie
locali  - Servizio finanza locale, sede di Udine, entro trenta giorni
dall'approvazione  del  rendiconto  di  gestione da parte dell'organo
consiliare   dell'ente.   Della   mancata   comunicazione  rispondono
personalmente i componenti del collegio inadempiente.
    2.  L'organo di revisione dell'ente e' tenuto a verificare, entro
e  non  oltre  i  mesi  di luglio  e  di ottobre,  il  rispetto degli
obiettivi   dei   periodi,   rispettivamente,   di gennaio-giugno   e
di luglio-settembre, e la loro coerenza con l'obiettivo annuale, e ne
da'  comunicazione,  oltre  che  all'ente,  alla  Direzione  centrale
relazioni  internazionali,  comunitarie e autonomie locali - Servizio
finanza locale, presso la sede di Udine.

                               Art. 7.
                      Riferimenti demografici.

    1.  Ai  fini  del concorso degli enti agli obiettivi del patto di
stabilita'  e crescita, la popolazione cui fare riferimento e' quella
risultante  al  31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di
riferimento   (per  l'anno  2005,  si  considera  la  popolazione  al
31 dicembre 2003).

                               Art. 8.
Obblighi    della   Direzione   centrale   relazioni   internazionali
                   comunitarie e autonomie locali

    1.  La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e
autonomie  locali  provvede  a  raccogliere  tutta  la documentazione
trasmessa dagli enti locali e ad istituire apposita banca dati per il
monitoraggio  degli  adempimenti  connessi  al  patto  di  stabilita'
interno, anche mediante rilevazioni statistiche.
    2.  La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e
autonomie   locali   invia,   per   fini  conoscitivi,  al  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello  Stato,  alla Direzione centrale risorse economiche e
finanziarie  ed  alla  direzione  centrale  sviluppo e programmazione
della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia,  nonche'  all'Associazione
nazionale comuni italiani, all'Unione province italiane ed all'Unione
nazionale  comunita'  ed  enti  montani - sedi nazionali, i prospetti
riepilogativi attestanti l'andamento del complesso delle spese.
    3.  Ai  fini  di  quanto  dispone l'Art. 7, comma 7 della legge 5
giugno  2003, n. 131, in relazione al patto di stabilita', sara' cura
della  Direzione  centrale  relazioni  internazionali,  comunitarie e
autonomie locali trasmettere alla Corte dei conti i dati dalla stessa
richiesti.

                               Art. 9.
                          Anni 2006 e 2007

    1.  Per gli anni 2006 e 2007 il vincolo sul complesso delle spese
sara'  determinato  con criteri analoghi a quelli dell'anno 2005 alla
cui specifica definizione si provvedera' con successivi regolamenti.

                              Art. 10.
                            Norma finale

    1.  Ogni  successiva  modifica  migliorativa,  disposta con legge
statale, comportera' la modifica del presente regolamento.

                              Art. 11.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis).