Art. 10. Gestione e reimpiego dei proventi 1. I proventi delle alienazioni degli alloggi e di quelle di cui all'Art. 11 restano nella disponibilita' degli enti proponenti, sono versati su apposito conto corrente aperto dall'Istituto autonomo case popolari competente per territorio e contabilizzati in una gestione speciale. 2. I ricavi delle vendite confluenti nella gestione speciale sono vincolati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e sono assoggettati al principio di unitarieta' della programmazione ed impiego delle risorse del settore in conformita' all'Art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La giunta regionale puo' autorizzare gli Istituti autonomi case popolari ad utilizzare i proventi delle vendite ed eventualmente altri fondi messi a disposizione dall'organo esecutivo regionale al fine di realizzare, anche mediante l'utilizzazione di risorse private, interventi di edilizia residenziale pubblica alla stessa stregua degli operatori privati. A tal fine gli Istituti approvano apposito regolamento che disciplini il concorso dei privati cittadini e l'assegnazione in proprieta' delle abitazioni agli stessi. 4. Su proposta dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio la Regione, attraverso l'organo esecutivo, provvede alla programmazione e al reimpiego delle risorse sul territorio.