Art. 10.
                  Gestione e reimpiego dei proventi

    1.  I proventi delle alienazioni degli alloggi e di quelle di cui
all'Art.  11 restano nella disponibilita' degli enti proponenti, sono
versati su apposito conto corrente aperto dall'Istituto autonomo case
popolari  competente  per territorio e contabilizzati in una gestione
speciale.
    2. I ricavi delle vendite confluenti nella gestione speciale sono
vincolati  alla  realizzazione  di programmi di edilizia residenziale
pubblica  e  sono  assoggettati  al  principio  di  unitarieta' della
programmazione  ed  impiego  delle risorse del settore in conformita'
all'Art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
    3.  La  giunta  regionale  puo' autorizzare gli Istituti autonomi
case popolari ad utilizzare i proventi delle vendite ed eventualmente
altri  fondi  messi a disposizione dall'organo esecutivo regionale al
fine   di  realizzare,  anche  mediante  l'utilizzazione  di  risorse
private,  interventi  di  edilizia  residenziale pubblica alla stessa
stregua  degli  operatori  privati. A tal fine gli Istituti approvano
apposito regolamento che disciplini il concorso dei privati cittadini
e l'assegnazione in proprieta' delle abitazioni agli stessi.
    4.  Su  proposta  dell'Istituto autonomo case popolari competente
per  territorio  la  Regione, attraverso l'organo esecutivo, provvede
alla programmazione e al reimpiego delle risorse sul territorio.