Art. 12. Vincolo di inalienabilita' 1. Gli alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai sensi della presente legge, ad esclusione delle superfici non residenziali non ricomprese in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica e relative aree di pertinenza, non possono essere alienati per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo.