Art. 12.
                     Vincolo di inalienabilita'

    1.  Gli alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai sensi della
presente  legge,  ad  esclusione delle superfici non residenziali non
ricomprese  in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica e
relative  aree  di  pertinenza,  non  possono  essere alienati per un
periodo  di  cinque anni dalla data di registrazione del contratto di
acquisto  e  comunque  fino  a  quando  non sia pagato interamente il
prezzo.