Art. 2. Ambito di applicazione 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquistati, realizzati o recuperati dagli enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi case popolari o da altri organismi, comunque denominati, operanti nella Regione, per le finalita' proprie dell'edilizia residenziale pubblica, a totale carico, con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di enti pubblici territoriali. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' agli alloggi trasferiti agli enti territoriali o agli Istituti autonomi case popolari ai sensi dell'Art. 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Sono soggette ad alienazione anche le superfici non residenziali ricomprese o non in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica purche' realizzate con i fondi dell'edilizia residenziale pubblica, nonche' le aree di pertinenza. 4. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata che non siano stati realizzati, acquistati o recuperati dagli Istituti autonomi case popolari o da enti pubblici territoriali.