Art. 2.
                       Ambito di applicazione

    1.  Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle
norme   della   presente   legge,  quelli  acquistati,  realizzati  o
recuperati  dagli enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi
case  popolari  o  da  altri organismi, comunque denominati, operanti
nella  Regione,  per  le finalita' proprie dell'edilizia residenziale
pubblica,  a  totale  carico,  con  il concorso o il contributo dello
Stato o della Regione o di enti pubblici territoriali.
    2.  Le  disposizioni  della  presente legge si applicano altresi'
agli  alloggi  trasferiti  agli  enti  territoriali  o  agli Istituti
autonomi  case popolari ai sensi dell'Art. 46 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
    3.   Sono   soggette   ad  alienazione  anche  le  superfici  non
residenziali  ricomprese  o  non  in  edifici  destinati all'edilizia
residenziale  pubblica  purche'  realizzate con i fondi dell'edilizia
residenziale pubblica, nonche' le aree di pertinenza.
    4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  presente  legge  gli
alloggi  di  edilizia  agevolata  e convenzionata che non siano stati
realizzati,  acquistati  o  recuperati  dagli  Istituti autonomi case
popolari o da enti pubblici territoriali.