Art. 4. Impiego delle risorse 1. L'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle superfici non residenziali e delle aree di pertinenza e' consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi regionali finalizzati allo sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. 2. I programmi possono prevedere le tipologie di intervento relative ad acquisto, acquisto e recupero, recupero, nuove costruzioni, programmi di recupero urbano, piani integrati di intervento, eliminazione di baracche o di locali occupati in via provvisoria, acquisto e urbanizzazione di aree di edilizia residenziale pubblica, recupero e costruzione di alloggi per lavoratori dipendenti, adeguamento di impianti, alloggi per studenti universitari, eliminazione di barriere architettoniche, eventuali altre tipologie anche per particolari categorie sociali da individuare di volta in volta.