Art. 4.
                        Impiego delle risorse

    1. L'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
delle  superfici  non  residenziali  e  delle  aree  di pertinenza e'
consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi regionali
finalizzati  allo  sviluppo  del  settore  dell'edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata.
    2.  I  programmi  possono  prevedere  le  tipologie di intervento
relative   ad   acquisto,   acquisto   e  recupero,  recupero,  nuove
costruzioni,   programmi  di  recupero  urbano,  piani  integrati  di
intervento,  eliminazione  di  baracche  o  di locali occupati in via
provvisoria,   acquisto   e   urbanizzazione   di  aree  di  edilizia
residenziale   pubblica,   recupero  e  costruzione  di  alloggi  per
lavoratori  dipendenti, adeguamento di impianti, alloggi per studenti
universitari,  eliminazione  di  barriere  architettoniche, eventuali
altre   tipologie   anche   per   particolari  categorie  sociali  da
individuare di volta in volta.