Art. 5. Requisiti per l'acquisto 1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli assegnatari o i loro familiari conviventi aventi i requisiti per la permanenza richiesti dalla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni, i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto dell'acquisto. 2. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. 3. Gli assegnatari, o i loro familiari conviventi, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni per la permanenza, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non puo' essere alienato a terzi.