Art. 5.
                      Requisiti per l'acquisto

    1.   Hanno   titolo   all'acquisto   degli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  gli assegnatari o i loro familiari conviventi
aventi  i requisiti per la permanenza richiesti dalla legge regionale
4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni, i quali non siano in
mora   con   il   pagamento   dei   canoni  e  delle  spese  all'atto
dell'acquisto.
    2. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi e' fatto
salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
    3. Gli assegnatari, o i loro familiari conviventi, se titolari di
reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalla legge
regionale  4 agosto  1998,  n.  12  e successive modificazioni per la
permanenza,  qualora  non  intendano acquistare l'alloggio condotto a
titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che
non puo' essere alienato a terzi.