Art. 6. Vendita degli alloggi occupati senza titolo o liberi 1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro un anno dalla sua entrata in vigore i soggetti di cui all'Art. 5 che hanno perso i requisiti per la permanenza da non piu' di cinque anni, di cui alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni per la permanenza possono acquistare gli alloggi purche' occupati da almeno dieci anni. 2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 possono essere ceduti gli alloggi occupati senza titolo, previa regolarizzazione del contratto di locazione, purche' gli occupanti abbiano i requisiti per l'accesso ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni e l'occupazione duri da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli alloggi possono essere venduti a terzi purche' in possesso dei requisiti di accesso e permanenza previsti dalla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni con precedenza per i terzi che sono gia' inseriti utilmente nelle graduatorie. 4. Nel caso di vendita a terzi e' da escludere la rateizzazione di cui all'Art. 9. 5. Ai fini della cessione a terzi il prezzo determinato ai sensi dell'Art. 8 costituisce il limite minimo al quale e' consentita l'alienazione del bene. 6. Ai fini della cessione a terzi per gli alloggi che allo stato risultino liberi si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.