Art. 6.
        Vendita degli alloggi occupati senza titolo o liberi

    1.  In sede di prima applicazione della presente legge e comunque
entro  un anno dalla sua entrata in vigore i soggetti di cui all'Art.
5 che hanno perso i requisiti per la permanenza da non piu' di cinque
anni,  di cui alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive
modificazioni  per  la  permanenza  possono  acquistare  gli  alloggi
purche' occupati da almeno dieci anni.
    2.  Nel  medesimo termine di cui al comma 1 possono essere ceduti
gli  alloggi  occupati  senza  titolo,  previa  regolarizzazione  del
contratto di locazione, purche' gli occupanti abbiano i requisiti per
l'accesso  ai  sensi dell'Art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998,
n.  12  e successive modificazioni e l'occupazione duri da almeno due
anni dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  Trascorso  il  termine di cui al comma 1, gli alloggi possono
essere venduti a terzi purche' in possesso dei requisiti di accesso e
permanenza  previsti  dalla  legge  regionale  4 agosto 1998, n. 12 e
successive  modificazioni  con  precedenza  per i terzi che sono gia'
inseriti utilmente nelle graduatorie.
    4.  Nel  caso di vendita a terzi e' da escludere la rateizzazione
di cui all'Art. 9.
    5.  Ai fini della cessione a terzi il prezzo determinato ai sensi
dell'Art.  8  costituisce  il  limite  minimo  al quale e' consentita
l'alienazione del bene.
    6.  Ai fini della cessione a terzi per gli alloggi che allo stato
risultino liberi si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.