Art. 8. Determinazione del prezzo di vendita 1. Gli alloggi sono alienabili, purche' siano stati costruiti da almeno cinque anni, al prezzo di mercato sulla base di apposita stima e parere dell'Agenzia del territorio e, ove necessario, attraverso la revisione delle rendite catastali; i relativi oneri sono a carico dell'acquirente. I soggetti di cui all'Art. 2 stipulano apposite convenzioni con l'agenzia del territorio. Per data di costruzione si intende quella del rilascio del certificato di abitabilita' o agibilita'. 2. Nel caso in cui successivamente alla determinazione del prezzo, sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'Art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sugli edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma precedente, e' aumentato del costo sostenuto per tali interventi.