Art. 8.
                Determinazione del prezzo di vendita

    1.  Gli alloggi sono alienabili, purche' siano stati costruiti da
almeno cinque anni, al prezzo di mercato sulla base di apposita stima
e parere dell'Agenzia del territorio e, ove necessario, attraverso la
revisione  delle  rendite  catastali;  i relativi oneri sono a carico
dell'acquirente.  I  soggetti  di  cui  all'Art. 2 stipulano apposite
convenzioni  con l'agenzia del territorio. Per data di costruzione si
intende  quella  del  rilascio  del  certificato  di  abitabilita'  o
agibilita'.
    2.  Nel  caso  in  cui  successivamente  alla  determinazione del
prezzo,    sono   stati   effettuati   interventi   di   manutenzione
straordinaria,   di   restauro   e   risanamento  conservativo  o  di
ristrutturazione,   di  cui  alle  lettere b),  c)  e  d)  del  primo
comma dell'Art.  31  della legge 5 agosto 1978, n. 457, sugli edifici
inseriti  nei  piani  di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del
comma   precedente,   e'  aumentato  del  costo  sostenuto  per  tali
interventi.