Art. 9. Modalita' di pagamento 1. Le alienazioni possono essere effettuate con trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio mediante le seguenti modalita': a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non piu' di dieci anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionato.