Art. 9.
                       Modalita' di pagamento

    1.  Le  alienazioni  possono  essere effettuate con trasferimento
immediato   della   proprieta'  dell'alloggio  mediante  le  seguenti
modalita':
      a)  pagamento  in unica soluzione, con una riduzione pari al 10
per cento del prezzo di cessione;
      b)  pagamento  immediato  di  una quota non inferiore al 30 per
cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte
rimanente  in  non  piu' di dieci anni, ad un interesse pari al tasso
legale,  previa  iscrizione  ipotecaria  a  garanzia  della parte del
prezzo dilazionato.