Art. 2.
Coordinamento   regionale   dei   tratturi  e  della  civilta'  della
                             transumanza

    1. La Regione Molise, per il perseguimento delle finalita' di cui
all'Art.   1   della  presente  legge,  istituisce  il  coordinamento
regionale dei tratturi e della civilta' della transumanza, di seguito
denominato coordinamento regionale.
    2.  Il  coordinamento  regionale e' un organismo costituito quale
nucleo  territoriale del coordinamento nazionale dei tratturi e della
civilta' della transumanza di cui all'Art. 114, comma 11, della legge
n. 388 del 23 dicembre 2000.
    3.   Il  coordinamento  regionale  e'  presieduto  dall'assessore
regionale all'ambiente, o suo delegato, ed e' composto da:
      a) un dirigente dell'assessorato al turismo;
      b) un dirigente dell'assessorato alle politiche agricole;
      c) un dirigente dell'assessorato all'ambiente
      d) un rappresentante dell'Universita' del Molise;
      e)  un  rappresentante dell'ANCI per la provincia di Campobasso
ed uno per la provincia di Isernia;
      f)  un rappresentante dell'UNCEM per la provincia di Campobasso
ed uno per la provincia di Isernia;
      g)       un       rappresentante       delle       associazioni
ambientaliste maggiormente rappresentative nella Regione;
      h)  un  rappresentante delle associazioni agricole maggiormente
rappresentative nella Regione;
      i)       un       rappresentante       delle       associazioni
cooperative maggiormente rappresentative nella Regione;
      j) un rappresentante delle associazioni turistiche riconosciute
ai sensi della legge regionale n. 9/1985.
    4.  Il  coordinamento  regionale  e'  nominato  con  decreto  del
presidente  della  giunta  regionale,  d'intesa  con  gli assessorati
regionali all'ambiente, alle politiche agricole ed al turismo.
    5.  Il  coordinamento  ha  sede  presso  l'assessorato  regionale
all'ambiente.
    6.  Ai componenti del coordinamento e' riconosciuto un gettone di
presenza  nella  misura  indicata  all'Art.  1  della legge regionale
1° marzo 1983, n. 7.