Art. 2. Coordinamento regionale dei tratturi e della civilta' della transumanza 1. La Regione Molise, per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1 della presente legge, istituisce il coordinamento regionale dei tratturi e della civilta' della transumanza, di seguito denominato coordinamento regionale. 2. Il coordinamento regionale e' un organismo costituito quale nucleo territoriale del coordinamento nazionale dei tratturi e della civilta' della transumanza di cui all'Art. 114, comma 11, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000. 3. Il coordinamento regionale e' presieduto dall'assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, ed e' composto da: a) un dirigente dell'assessorato al turismo; b) un dirigente dell'assessorato alle politiche agricole; c) un dirigente dell'assessorato all'ambiente d) un rappresentante dell'Universita' del Molise; e) un rappresentante dell'ANCI per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia; f) un rappresentante dell'UNCEM per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia; g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella Regione; h) un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative nella Regione; i) un rappresentante delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative nella Regione; j) un rappresentante delle associazioni turistiche riconosciute ai sensi della legge regionale n. 9/1985. 4. Il coordinamento regionale e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale, d'intesa con gli assessorati regionali all'ambiente, alle politiche agricole ed al turismo. 5. Il coordinamento ha sede presso l'assessorato regionale all'ambiente. 6. Ai componenti del coordinamento e' riconosciuto un gettone di presenza nella misura indicata all'Art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.