Art. 3. Compiti del coordinamento regionale 1. Il coordinamento regionale svolge le seguenti funzioni: a) elabora e propone alla giunta regionale il modello di svilupo regionale del sistema dei tratturi e della civilta' della transumanza e le relative modalita' attuative; b) predispone la redazione del Piano di valorizzazione dei tratturi di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 9/1997 al fine di costituire il «Parco dei tratturi» previsto all'Art. 4 della legge regionale n. 9/1997; c) redige il Piano di alienazione, di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 9/1997, che viene adottato dalla giunta regionale; d) fornisce consulenza sui temi programmatici e di pianificazione riguardanti il sistema dei tratturi e della civilta' della transumanza, ivi comprese le procedure attuative del regolamento regionale 11 febbraio 2000, n. 1; e) sviluppa, nell'ambito del sistema dei tratturi, gli aspetti storici e culturali, etnologici ed antropologici, gli aspetti produttivi, ambientali, turistici, agrituristici e turistico-ambientali.