Art. 3.
                 Compiti del coordinamento regionale

    1. Il coordinamento regionale svolge le seguenti funzioni:
      a)  elabora  e  propone  alla  giunta  regionale  il modello di
svilupo  regionale  del  sistema  dei tratturi e della civilta' della
transumanza e le relative modalita' attuative;
      b)  predispone  la  redazione  del  Piano di valorizzazione dei
tratturi di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 9/1997 al fine di
costituire  il  «Parco  dei tratturi» previsto all'Art. 4 della legge
regionale n. 9/1997;
      c)  redige  il  Piano  di  alienazione, di cui all'Art. 7 della
legge regionale n. 9/1997, che viene adottato dalla giunta regionale;
      d)   fornisce   consulenza   sui   temi   programmatici   e  di
pianificazione  riguardanti  il sistema dei tratturi e della civilta'
della   transumanza,   ivi   comprese   le  procedure  attuative  del
regolamento regionale 11 febbraio 2000, n. 1;
      e)  sviluppa, nell'ambito del sistema dei tratturi, gli aspetti
storici   e  culturali,  etnologici  ed  antropologici,  gli  aspetti
produttivi,      ambientali,      turistici,      agrituristici     e
turistico-ambientali.