Art. 10. Attivita' di monitoraggio 1. I piani e programmi di cui alla presente legge sono soggetti, dopo l'approvazione, ad attivita' di monitoraggio degli effetti ambientali significativi prodotti, che permettano di verificare la rispondenza con le previsioni del rapporto ambientale, nonche' di individuare eventuali effetti negativi imprevisti, al fine delle opportune misure correttive.