Art. 10.
                      Attivita' di monitoraggio
    1.  I piani e programmi di cui alla presente legge sono soggetti,
dopo  l'approvazione,  ad  attivita'  di  monitoraggio  degli effetti
ambientali  significativi  prodotti,  che permettano di verificare la
rispondenza  con  le  previsioni  del rapporto ambientale, nonche' di
individuare  eventuali  effetti  negativi  imprevisti,  al fine delle
opportune misure correttive.