Art. 11. Periodo transitorio 1. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'Art. 4, la giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale individua i piani e i programmi di cui all'Art. 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non trovano applicazione le disposizioni del presente capo. 3. Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell' ambito della propria potesta' di autorganizzazione, adottano misure analoghe a quelle previste dai commi 1 e 2.