Art. 11.
                         Periodo transitorio
    1.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dei  regolamenti di cui
all'Art.   4,   la   giunta   regionale   si  pronuncia  con  propria
deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei
programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla
base  del  parere  espresso  dalle amministrazioni competenti. Con lo
stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma
proposto  e  le  misure  di  monitoraggio  da  osservarsi  in fase di
attuazione e gestione del piano o del programma medesimo.
    2.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale  individua i piani e i programmi di cui
all'Art. 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non
trovano applicazione le disposizioni del presente capo.
    3.  Gli  enti  locali e gli enti pubblici, anche economici, nell'
ambito  della  propria potesta' di autorganizzazione, adottano misure
analoghe a quelle previste dai commi 1 e 2.