Art. 12.
                     Adeguamento della normativa
    1.  Le disposizioni contenute nel presente capo e nei regolamenti
attuativi    sono   adeguate   agli   eventuali   principi   generali
successivamente  individuati  dallo  Stato  nelle  proprie materie di
competenza  esclusiva e concorrente di cui all'Art. 117, commi 2 e 3,
della costituzione, con riferimento alla direttiva 2001/42/CE.
    2.  Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in
luogo  delle  disposizioni  regionali in contrasto, sino alla data di
entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.