Art. 13. Informazione ambientale 1. Ai sensi dell'Art. 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente: a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonche' le interazioni tra questi elementi; b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a); c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attivita', che incide o puo' incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonche' le misure o le attivita' intese a proteggere gli elementi dell'ambiente; d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; e) le analisi costi benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attivita' di cui alla lettera c); f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c). 2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.