Art. 13.
                       Informazione ambientale
    1. Ai sensi dell'Art. 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione
ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque
forma, concernente:
      a) lo  stato  degli  elementi  dell'ambiente,  quali  l'aria  e
l'atmosfera,  l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti
naturali,  compresi  gli  igrotopi,  le  zone  costiere  e marine, la
diversita'  biologica  e  i  suoi  elementi costitutivi, compresi gli
organismi geneticamente modificati, nonche' le interazioni tra questi
elementi;
      b) fattori   quali   le  sostanze,  l'energia,  il  rumore,  le
radiazioni  o  i  rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni,
gli  scarichi  e  altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
      c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi
ambientali  e  ogni  altra  misura  o  attivita',  che  incide o puo'
incidere  sugli  elementi  dell'ambiente  e  sui  fattori di cui alle
lettere a) e b), nonche' le misure o le attivita' intese a proteggere
gli elementi dell'ambiente;
      d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
      e) le   analisi  costi  benefici  e  altre  analisi  e  ipotesi
economiche  usate  nell'ambito  delle  misure e attivita' di cui alla
lettera c);
      f) lo  stato  della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione  della  catena  alimentare,  le  condizioni della vita
umana,  i  siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in
cui  sono  o  possono  essere  influenzati dallo stato degli elementi
dell'ambiente  di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da
qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).
    2.  L'informazione  ambientale  deve essere aggiornata, precisa e
confrontabile.