Art. 14.
                 Accesso all`informazione ambientale
    1.  E'  garantito,  a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di
accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni
pubbliche  e  delle  persone  fisiche e giuridiche definite autorita'
pubbliche,  ai sensi dell'Art. 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE,
ovvero detenuta per conto di esse.
    2.   Il   diritto   di  accesso  all'informazione  ambientale  e'
esercitato  nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti
regionali secondo le modalita' stabilite dagli articoli 58 e seguenti
della legge regionale n. 7/2000.
    3.  Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi
i  soggetti  di  cui  all'Art.  2,  comma 2, della legge regionale n.
7/2000,  applicano  le  disposizioni  del  presente  capo  secondo  i
rispettivi ordinamenti.