Art. 14. Accesso all`informazione ambientale 1. E' garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorita' pubbliche, ai sensi dell'Art. 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse. 2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale e' esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalita' stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale n. 7/2000. 3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.