Art. 15.
               Diffusione dell'informazione ambientale
    1.  L'informazione  ambientale  deve  essere  resa disponibile al
pubblico,  diffusa  e  aggiornata,  in  modo  da  ottenere  un'ampia,
sistematica e progressiva fruibilita'.
    2. L'informazione ambientale comprende almeno:
      a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e
di   atti  legislativi  comunitari,  nazionali,  regionali  o  locali
concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
      b) i piani e i programmi relativi all' ambiente;
      c) le  relazioni  sullo  stato  di attuazione degli atti di cui
alle  lettere  a)  e  b),  qualora  elaborati  o  detenuti  in forma.
elettronica dalle autorita' pubbliche;
      d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;
      e) i  dati  o  le  sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di
attivita' che incidono o possono incidere sull' ambiente;
      f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente
e  gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo
in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;
      g) gli  studi  sull'impatto  ambientale  e  le  valutazioni dei
rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'Art. 13, comma 1,
lettera  a),  ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni
possono essere richieste o reperite.
    3.   I   soggetti   di  cui  all'Art.  14  realizzano  le  misure
organizzative   necessarie  per  garantire  la  disponibilita'  e  la
diffusione  dell'informazione  ambientale,  in  particolare, mediante
tecnologie    di    telecomunicazione    informatica   o   tecnologie
elettroniche.