Art. 15. Diffusione dell'informazione ambientale 1. L'informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilita'. 2. L'informazione ambientale comprende almeno: a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente; b) i piani e i programmi relativi all' ambiente; c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma. elettronica dalle autorita' pubbliche; d) le relazioni sullo stato dell'ambiente; e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere sull' ambiente; f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite; g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'Art. 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite. 3. I soggetti di cui all'Art. 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilita' e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.