Art. 17. Metodi di campionamento e di analisi 1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalita' tecniche fissate dal regolamento di cui al comma 4. 2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento di cui al comma 4. 3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformita' al tenore massimo di patulina e' determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. 4. Il regolamento di attuazione del presente articolo e' emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.