Art. 17.
                Metodi di campionamento e di analisi
    1.  I  campioni  destinati  al  controllo ufficiale dei tenori di
patulina  nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalita'
tecniche fissate dal regolamento di cui al comma 4.
    2.  La  preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al
comma  1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento di
cui al comma 4.
    3.  I  campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi
dei   lotti.   La  conformita'  al  tenore  massimo  di  patulina  e'
determinata   in   funzione  dei  tenori  rilevati  nei  campioni  di
laboratorio,   secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento  (CE)  n.
466/2001 della commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori
massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.
    4.  Il regolamento di attuazione del presente articolo e' emanato
con  decreto  del Presidente della Regione, previa approvazione della
giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di
salute e di concerto con gli altri assessori interessati.