Art. 18. Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 10/2004 1. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale 10/2004 e' sostituita dalla seguente: «a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta gia' conforme a esse;».