Art. 18.
        Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 10/2004
    1.  La  lettera  a) del comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale
10/2004 e' sostituita dalla seguente:
      «a)   l'elenco   delle   direttive   delle   quali  si  dispone
l'attuazione  per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e
sufficientemente  specifico, e delle direttive che non necessitano di
provvedimento  di  attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta
gia' conforme a esse;».