Art. 19. Modifica all'Art. 8 della legge regionale n. 10/2004 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 10/2004 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso in cui in sede amministrativa e' riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa comunitaria, la giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneita' dell'attivita' amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme comunitarie, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.».