Art. 19.
        Modifica all'Art. 8 della legge regionale n. 10/2004
    1.  Dopo  il comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 10/2004
e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Nel  caso  in cui in sede amministrativa e' riconosciuto
l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa
comunitaria,   la   giunta   regionale   emana   indirizzi   al  fine
dell'omogeneita'  dell'attivita'  amministrativa regionale e presenta
tempestivamente  al  Consiglio  regionale un disegno di legge, con il
quale  sono  modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale
incompatibili con le norme comunitarie, indicando eventualmente nella
relazione  la  data  entro  la  quale  il  provvedimento  deve essere
approvato.».