Art. 3.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un
elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente, la Regione, gli enti
locali  e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio
regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di
piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma i e fatto salvo quanto
previsto  dal  comma  3,  si  considerano avere effetti significativi
sull'ambiente i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione   dei   rifiuti  e  delle  acque,  delle  telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli,   e   che   definiscono   il   quadro   di   riferimento   per
l'autorizzazione  dei  progetti  elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337/CEE del consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla
valutazione  dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e   privati,  nonche'  i  piani  e  i  programmi  che  richiedono  la
valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva
92/43/CEE   del   consiglio,   del   21 maggio  1992,  relativa  alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche.
    3.  I piani e programmi di cui al comma 2 che interessano piccole
aree  di  interesse  locale  o che comprendono modifiche di rilevanza
minore, nonche' i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma
2 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei
progetti,  sono  soggetti  a VAS qualora ne vengano accertati effetti
significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso della
procedura di verifica di cui all'Art. 5.
    4.  Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i piani e
programmi  di  cui  all'Art.  3,  paragrafi  8  e  9, della direttiva
2001/42/CE.