Art. 3. Finalita' e ambito di applicazione 1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente. 2. Per le finalita' di cui al comma i e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si considerano avere effetti significativi sull'ambiente i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonche' i piani e i programmi che richiedono la valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 3. I piani e programmi di cui al comma 2 che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonche' i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all'Art. 5. 4. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i piani e programmi di cui all'Art. 3, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2001/42/CE.