Art. 5.
                        Procedura di verifica
    1.  La  procedura  di  verifica  si svolge sulla base dei criteri
fissati  nell'allegato  II  della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti
del rapporto ambientale di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b), e dei
pareri   e  delle  risultanze  delle  consultazioni  delle  autorita'
interessate   agli  effetti  sull'ambiente  per  le  loro  specifiche
competenze ambientali. Il provvedimento di esclusione dalla procedura
di  VAS  deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai
sensi dell'Art. 8.