Art. 5. Procedura di verifica 1. La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b), e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorita' interessate agli effetti sull'ambiente per le loro specifiche competenze ambientali. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai sensi dell'Art. 8.