Art. 6.
                          Procedura di VAS
    1. La procedura di VAS viene espletata:
      a) nella    fase   preparatoria   comprendente   la   fase   di
predisposizione,   consultazione   e   adozione   e   nella  fase  di
approvazione del piano o programma;
      b) nella fase attuativa e gestionale del piano o programma.
    2.  La  procedura  di  VAS  deve  assicurare,  in particolare, il
rispetto  della direttiva 2001/42/CE in correlazione agli obblighi di
cui   alla   direttiva  85/337/CEE,  alla  direttiva  79/409/CEE  del
consiglio,  del  2 aprile  1979,  concernente  la conservazione degli
uccelli   selvatici,   alla  direttiva  92/43/CEE  e  alla  direttiva
2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, ovvero dalle norme interne di recepimento.