Art. 6. Procedura di VAS 1. La procedura di VAS viene espletata: a) nella fase preparatoria comprendente la fase di predisposizione, consultazione e adozione e nella fase di approvazione del piano o programma; b) nella fase attuativa e gestionale del piano o programma. 2. La procedura di VAS deve assicurare, in particolare, il rispetto della direttiva 2001/42/CE in correlazione agli obblighi di cui alla direttiva 85/337/CEE, alla direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ovvero dalle norme interne di recepimento.