Art. 7. Elaborazione e redazione di piani e programmi 1. Nella definizione degli obiettivi ambientali da integrare negli obiettivi generali dei piani o dei programmi, sono svolte le seguenti attivita': a) analisi del contesto programmatico e ambientale, nonche' degli effetti significativi sull'ambiente al fine di confrontare il grado di sostenibilita' delle alternative; b) elaborazione di un rapporto ambientale in cui siano contenute le informazioni atte alla identificazione, descrizione e valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonche' delle alternative e degli interventi di mitigazione possibili; i contenuti e i livelli di approfondimento del rapporto ambientale, nonche' gli indicatori ambientali necessari all'attivita' di monitoraggio di cui all'Art. 10, comma 1, devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 5 e all'allegato I della direttiva 2001/42/CE. 2. Per l'individuazione dei contenuti del rapporto di cui al comma 1, lettera b), e del loro livello di dettaglio, devono essere consultate le autorita' che possono essere interessate agli effetti ambientali del piano o del programma.