Art. 7.
            Elaborazione e redazione di piani e programmi
    1.  Nella  definizione  degli  obiettivi  ambientali da integrare
negli  obiettivi  generali  dei piani o dei programmi, sono svolte le
seguenti attivita':
      a) analisi  del  contesto  programmatico  e ambientale, nonche'
degli  effetti  significativi sull'ambiente al fine di confrontare il
grado di sostenibilita' delle alternative;
      b) elaborazione   di   un  rapporto  ambientale  in  cui  siano
contenute  le  informazioni  atte alla identificazione, descrizione e
valutazione  di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili effetti
ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito
territoriale  del  piano o del programma, nonche' delle alternative e
degli interventi di mitigazione possibili; i contenuti e i livelli di
approfondimento  del  rapporto  ambientale,  nonche'  gli  indicatori
ambientali  necessari  all'attivita'  di monitoraggio di cui all'Art.
10,  comma  1, devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni
di cui all'Art. 5 e all'allegato I della direttiva 2001/42/CE.
    2.  Per  l'individuazione  dei  contenuti  del rapporto di cui al
comma  1,  lettera b), e del loro livello di dettaglio, devono essere
consultate  le  autorita' che possono essere interessate agli effetti
ambientali del piano o del programma.