Art. 8.
          Informazione e consultazione su piani e programmi
    1.  I  regolamenti di cui all'Art. 4 determinano le modalita' per
l'informazione  e  la  consultazione  del  pubblico e delle autorita'
interessate  sui  piani  e programmi in conformita' ai principi della
direttiva   2001/42/CE   e   della  direttiva  2003/4/CE.  Specifiche
modalita'  per l'informazione e la consultazione sono determinate nel
caso  di  un  piano  o  di  un  programma  con  effetti significativi
sull'ambiente di regioni o di stati confinanti.