Art. 8. Informazione e consultazione su piani e programmi 1. I regolamenti di cui all'Art. 4 determinano le modalita' per l'informazione e la consultazione del pubblico e delle autorita' interessate sui piani e programmi in conformita' ai principi della direttiva 2001/42/CE e della direttiva 2003/4/CE. Specifiche modalita' per l'informazione e la consultazione sono determinate nel caso di un piano o di un programma con effetti significativi sull'ambiente di regioni o di stati confinanti.