Art. 9. Adozione e approvazione di piani e programmi 1. Gli atti di adozione e approvazione dei piani e dei programmi assoggettati a VAS sono redatti sulla base delle risultanze delle attivita' di cui all'Art. 7, dei pareri e delle consultazioni. Dell'adozione e dell'approvazione viene data informazione con modalita' atte ad agevolare la conoscenza dei documenti di piano o di programma unitamente a una relazione di sintesi che illustri come i risultati della valutazione sono stati integrati nel piano o nel programma e che illustri altresi' le attivita' di monitoraggio di cui all'Art. 10.