Art. 9.
            Adozione e approvazione di piani e programmi
    1.  Gli atti di adozione e approvazione dei piani e dei programmi
assoggettati  a  VAS  sono  redatti sulla base delle risultanze delle
attivita'  di  cui  all'Art.  7,  dei  pareri  e delle consultazioni.
Dell'adozione   e   dell'approvazione  viene  data  informazione  con
modalita' atte ad agevolare la conoscenza dei documenti di piano o di
programma  unitamente  a una relazione di sintesi che illustri come i
risultati  della  valutazione  sono  stati  integrati nel piano o nel
programma e che illustri altresi' le attivita' di monitoraggio di cui
all'Art. 10.