Art. 3. Soggetti della cooperazione internazionale di solidarieta' 1. Ai fini di questa legge, sono soggetti di cooperazione solidale internazionale all'autosviluppo sostenibile: a) la provincia e i suoi enti funzionali ed economici, gli enti locali e le rispettive forme associative; b) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le altre associazioni private senza scopo di lucro, purche' abbiano svolto e svolgano attivita' continuativa attinente alle finalita' di questa legge nel territorio provinciale, in conformita' con quanto previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge; c) le universita', le scuole, gli istituti di ricerca e formazione, con riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro. 2. Possono inoltre partecipare, purche' in collaborazione con i soggetti individuati al comma 1, a programmi di cooperazione decentrata di cui all'Art. 7 e con esclusivo riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro: a) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche se privi del requisito dello svolgimento dell'attivita' continuativa attinente alle finalita' di questa legge nel territorio provinciale; b) le imprese, ivi comprese le societa', le cooperative e gli istituti di credito operanti nel territorio provinciale; c) le organizzazioni sindacali e di categoria e gli enti bilaterali operanti nel territorio provinciale.