Art. 7. Programmi di cooperazione decentrata 1. Costituiscono programmi di cooperazione decentrata le iniziative che richiedono un intervento complesso diffusamente radicato sui territori di origine e di destinazione, protratto nel tempo, con pluralita' di iniziative e di soggetti coinvolti. 2. I programmi di cui al comma 1 hanno le caratteristiche previste dall'Art. 6. 3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, la provincia assieme ai soggetti di cui all'Art. 3 attua, promuove e sostiene, in particolare: a) azioni di cooperazione decentrata o, comunque, iniziative di partenariato territoriale che creino una rete di relazioni tra le comunita' destinatarie dell'intervento e la comunita' trentina; b) azioni in favore delle istituzioni pubbliche locali dei paesi beneficiari, anche attraverso la conclusione di accordi con Stati o loro enti infrastatuali, con l'obiettivo di contribuire alle capacita' amministrative locali e di garantire la conformita' dell'attuazione dei programmi al rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione; c) azioni a favore del sistema educativo locale quale fattore preferenziale; d) la costituzione di strumenti di raccordo, denominati tavoli-paese, formati dai soggetti previsti dall'Art. 3 e, ove necessario, da esperti, per aggregare le conoscenze e favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica.