Art. 12.
    Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria
    1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e'
soppresso   l'obbligo,   per   il   personale   che  esercita,  anche
occasionalmente   o  temporaneamente,  le  attivita'  di  produzione,
preparazione,  manipolazione  e  vendita  di sostanze alimentari, con
contatto  diretto  o indiretto con le stesse, di munirsi del libretto
di  idoneita'  sanitaria  previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile
1962,  n. 283, come modificato dall'art. 32, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e come disciplinato dal Titolo III del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
    2.   Il  personale  addetto  alla  preparazione,  trasformazione,
fabbricazione,  confezionamento,  deposito, trasporto, distribuzione,
manipolazione,  vendita  o fornitura, compresa la somministrazione di
prodotti  alimentari,  osserva  le norme igieniche stabilite ai sensi
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.