Art. 12. Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso l'obbligo, per il personale che esercita, anche occasionalmente o temporaneamente, le attivita' di produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, con contatto diretto o indiretto con le stesse, di munirsi del libretto di idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 32, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e come disciplinato dal Titolo III del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. 2. Il personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari, osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.