Art. 13.
             Mantenimento posti di dirigente pedagogista
    1.  L'Art.  115 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 115. (Mantenimento posti di dirigente pedagogista). - 1. Le
aziende  sanitarie  sono autorizzate a mantenere, sino all'emanazione
dei  principi  fondamentali  in  materia di professioni sanitarie non
mediche  a  cura dello Stato, i posti di dirigente pedagogista, ruolo
sanitario,  vacanti  e  disponibili nelle proprie dotazioni organiche
rideterminate al 31 dicembre 2004».