Art. 13. Mantenimento posti di dirigente pedagogista 1. L'Art. 115 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e' sostituito dal seguente: «Art. 115. (Mantenimento posti di dirigente pedagogista). - 1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere, sino all'emanazione dei principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche a cura dello Stato, i posti di dirigente pedagogista, ruolo sanitario, vacanti e disponibili nelle proprie dotazioni organiche rideterminate al 31 dicembre 2004».