Art. 14. Prestazioni di riabilitazione per la popolazione delle isole minori 1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza e l'accessibilita' alle prestazioni di riabilitazione per la popolazione residente nelle isole minori, nel caso di mancanza di strutture provvisoriamente accreditate per tale tipo di prestazione nel territorio dell'isola, l'assessore regionale per la sanita' puo' autorizzare, limitatamente a quel territorio, l'estensione dell'attivita' di struttura preaccreditata nel territorio della Regione compatibilmente alla domanda di prestazioni esistente.