Art. 14.
 Prestazioni di riabilitazione per la popolazione delle isole minori
    1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza e l'accessibilita'
alle prestazioni di riabilitazione per la popolazione residente nelle
isole  minori,  nel  caso  di  mancanza di strutture provvisoriamente
accreditate  per  tale tipo di prestazione nel territorio dell'isola,
l'assessore  regionale per la sanita' puo' autorizzare, limitatamente
a   quel   territorio,   l'estensione   dell'attivita'  di  struttura
preaccreditata  nel  territorio  della  Regione  compatibilmente alla
domanda di prestazioni esistente.