Art. 15.
      Adeguamento dotazioni organiche area medicina dei servizi
    1.  Al  fine  di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza  e per effetto delle nuove esigenze organizzative previste
dalla  normativa  vigente,  entro  centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  le  aziende  unita' sanitarie locali
adeguano  le proprie dotazioni organiche in conformita' al livello di
attivita'   istituzionale   prestata  nell'area  della  medicina  dei
servizi,  rilevata  alla  data  del  31 dicembre  2004 ed attualmente
garantita con rapporto convenzionale.
    2.  L'assessore regionale per la sanita' e' autorizzato a fissare
con proprio decreto i criteri per la rideterminazione delle dotazioni
organiche relative alle aree di attivita' di medicina dei servizi per
le  finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi normativi
in materia di contenimento della spesa.