Art. 15. Adeguamento dotazioni organiche area medicina dei servizi 1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e per effetto delle nuove esigenze organizzative previste dalla normativa vigente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unita' sanitarie locali adeguano le proprie dotazioni organiche in conformita' al livello di attivita' istituzionale prestata nell'area della medicina dei servizi, rilevata alla data del 31 dicembre 2004 ed attualmente garantita con rapporto convenzionale. 2. L'assessore regionale per la sanita' e' autorizzato a fissare con proprio decreto i criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche relative alle aree di attivita' di medicina dei servizi per le finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi normativi in materia di contenimento della spesa.