Art. 18. Fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo 1. Gli introiti provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, spettanti all'assemblea regionale siciliana ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono destinati al perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15. 2. Al comma 1 dell'Art. 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono soppresse le parole da «tenendo conto» fino a «del suddetto complesso monumentale».