Art. 18.
    Fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo
    1.   Gli   introiti  provenienti  dalla  pubblica  fruizione  del
complesso   monumentale   Palazzo   Reale   di   Palermo,   spettanti
all'assemblea  regionale  siciliana ai sensi dell'Art. 12 della legge
regionale  27 aprile  1999,  n.  10,  sono destinati al perseguimento
delle  finalita'  di cui all'Art. 51 della legge regionale 5 novembre
2004, n. 15.
    2.  Al comma 1 dell'Art. 12 della legge regionale 27 aprile 1999,
n.  10,  sono  soppresse  le  parole  da  «tenendo conto» fino a «del
suddetto complesso monumentale».