Art. 20. Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea 1. Per le finalita' di cui all'Art. 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, ivi comprese le spese relative ad organi consultivi di settore, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 150 migliaia di euro, (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 376562). 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' dell'UPB 9.3.1.1.2, capitolo 376545 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.