Art. 20.
       Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea
    1.  Per  le  finalita'  di  cui all'Art. 20 della legge regionale
9 agosto  2002,  n.  9,  ivi  comprese  le  spese  relative ad organi
consultivi  di  settore,  e' autorizzata, per l'esercizio finanziario
2005,  la  spesa  di  150  migliaia di euro, (UPB 9.3.1.3.2, capitolo
376562).
    2.  All'onere  di  cui  al  comma 1  si provvede, per l'esercizio
finanziario    2005,    mediante   corrispondente   riduzione   delle
disponibilita' dell'UPB 9.3.1.1.2, capitolo 376545 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.