Art. 25.
     Contributo straordinario in favore di cooperative edilizie
    1.  L'assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze  e'
autorizzato  a  concedere  un  contributo  straordinario  a favore di
cooperative   edilizie  incluse  nei  piani  di  utilizzazione  degli
stanziamenti  di  cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a
carico delle quali, a seguito di sentenze passate in giudicato, grava
l'obbligo  del  risarcimento per indebita occupazione di aree nel cui
possesso  le  cooperative  erano  state autorizzate ad immettersi con
provvedimento della Regione.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1  e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.000 migliaia di euro, cui
si  provvede  mediante  corrispondente riduzione delle disponibilita'
dell'UPB  8.2.2.6.5,  capitolo 742802, del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.