Art. 25. Contributo straordinario in favore di cooperative edilizie 1. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato a concedere un contributo straordinario a favore di cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a carico delle quali, a seguito di sentenze passate in giudicato, grava l'obbligo del risarcimento per indebita occupazione di aree nel cui possesso le cooperative erano state autorizzate ad immettersi con provvedimento della Regione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.000 migliaia di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' dell'UPB 8.2.2.6.5, capitolo 742802, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.