Art. 27.
                Interventi a favore dell'artigianato
    1.  Sono  abrogate  le  disposizioni contenute nell'Art. 26 della
legge  regionale  17 marzo  2000, n. 8, nell'Art. 111, comma 3, della
legge  regionale  3 maggio  2001,  n.  6  e  nell'Art. 41 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 9.
    2. Il termine per la regolarizzazione delle istanze di ammissione
al  contributo  di  cui  agli  articoli 27 e 28 della legge regionale
18 febbraio  1986,  n.  3,  presentate  sino  al 31 dicembre 2000, e'
fissato,  a  pena  di decadenza dal beneficio, al 30 giugno 2005, nei
limiti delle somme a suo tempo autorizzate.