Art. 27. Interventi a favore dell'artigianato 1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'Art. 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'Art. 111, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e nell'Art. 41 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9. 2. Il termine per la regolarizzazione delle istanze di ammissione al contributo di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, presentate sino al 31 dicembre 2000, e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio, al 30 giugno 2005, nei limiti delle somme a suo tempo autorizzate.