Art. 28.
                        Motorizzazione civile
    1.  Per  le  finalita' di cui al comma 2 dell'Art. 50 della legge
regionale  16 aprile  2003,  n.  4,  e'  autorizzata  per l'esercizio
finanziario  2005  la  spesa di 400 migliaia di euro, UPB 12.3.1.1.2,
capitolo 476517.
    2.  All'onere  di  cui  al  comma 1  si provvede, per l'esercizio
finanziario   2005,   mediante   riduzione   di  pari  importo  delle
disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2,  capitolo 215704, accantonamento
1003,   del   bilancio  della  Regione  per  l'esercizio  finanziario
medesimo.