Art. 28. Motorizzazione civile 1. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'Art. 50 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476517. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.