Art. 3. Oneri del personale 1. L'Art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, e' sostituito con il seguente: «Art. 4 (Oneri del personale). - 1. Gli oneri del personale aventi natura fissa ed obbligatoria e ricadenti in ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007 scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, sono quantificati in 161.812 migliaia di euro per il personale dell'area dirigenziale, comprensivi della parte fissa dell'indennita' di posizione, e in 357.850 migliaia di euro per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensivi della indennita' di vacanza contrattuale di cui all'Art. 26 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11; sono, altresi', quantificati in 17.215 migliaia di euro gli oneri per altre erogazioni obbligatorie dovute al personale, di cui 14.918 migliaia di euro per l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia e degli enti di cui all'Art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003. 2. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001, recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005- 2007, in 54.833 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli assessori, quantificati in 6.114 migliaia di euro, nonche' quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'Art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 1.330 migliaia di euro. 3. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, con esclusione della parte fissa della indennita' di posizione, sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 34.568 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli assessori, quantificati in 5.236 migliaia di euro, nonche' quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'Art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 602 migliaia di euro. 4. Il fondo di cui all'Art. 11, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e' determinato in 33.166 migliaia di euro per l'anno 2005 ed in 18.247 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. 5. Il fondo di cui all'Art. 11, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e' determinato in 9.600 migliaia di euro per l'anno 2005, in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2006 ed in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2007, ferme restando le disposizioni dell'Art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2004-2005.».