Art. 3.
                         Oneri del personale
    1.  L'Art.  4  della  legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, e'
sostituito con il seguente:
    «Art.  4  (Oneri  del  personale).  -  1. Gli oneri del personale
aventi  natura  fissa  ed  obbligatoria e ricadenti in ciascuno degli
esercizi  del  triennio  2005-2007  scaturenti dall'accordo economico
biennale  2000-2001 recepito con decreto del Presidente della Regione
22 giugno  2001, n. 10, sono quantificati in 161.812 migliaia di euro
per  il  personale  dell'area  dirigenziale,  comprensivi della parte
fissa dell'indennita' di posizione, e in 357.850 migliaia di euro per
il  personale  con  qualifica  non  dirigenziale,  comprensivi  della
indennita' di vacanza contrattuale di cui all'Art. 26 del decreto del
Presidente  della  Regione  20 gennaio  1995,  n. 11; sono, altresi',
quantificati   in  17.215  migliaia  di  euro  gli  oneri  per  altre
erogazioni  obbligatorie  dovute al personale, di cui 14.918 migliaia
di  euro  per  l'applicazione  del  contratto collettivo regionale di
lavoro  del  comparto  non dirigenziale della Regione Sicilia e degli
enti  di  cui all'Art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
per il biennio economico 2002-2003.
    2.   Gli   oneri   scaturenti   dall'accordo  economico  biennale
2000-2001,  recepito  con  il  decreto  del  Presidente della Regione
22 giugno  2001,  n.  10  e  relativi  al  finanziamento  della parte
variabile  della  retribuzione del personale con qualifica diversa da
quella  dirigenziale  sono  quantificati, per ciascuno degli esercizi
del  triennio  2005- 2007, in 54.833 migliaia di euro, al netto degli
oneri  fiscali  e  previdenziali  a  carico  dell'amministrazione  ed
inclusi  i  compensi  del  personale in servizio presso gli uffici di
diretta  collaborazione  all'opera  del Presidente e degli assessori,
quantificati  in 6.114 migliaia di euro, nonche' quelli del personale
da  assegnare  alle  stazioni  appaltanti di cui all'Art. 7-ter della
legge  11 febbraio  1994,  n.  109, come recepita con legge regionale
2 agosto   2002,   n.  7  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
quantificati in 1.330 migliaia di euro.
    3. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001
recepito  con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001,
n.  10  e  relativi  al  trattamento  accessorio  del  personale  con
qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, con esclusione
della  parte  fissa della indennita' di posizione, sono quantificati,
per  ciascuno  degli  esercizi  del  triennio  2005-2007,  in  34.568
migliaia  di  euro,  al  netto  degli oneri fiscali e previdenziali a
carico  dell'amministrazione  ed  inclusi i compensi del personale in
servizio  presso  gli  uffici di diretta collaborazione all'opera del
Presidente e degli assessori, quantificati in 5.236 migliaia di euro,
nonche' quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di
cui  all'Art.  7-ter  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, come
recepita  con  legge  regionale  2 agosto  2002,  n.  7  e successive
modifiche ed integrazioni, quantificati in 602 migliaia di euro.
    4.  Il  fondo  di cui all'Art. 11, comma 1, della legge regionale
3 maggio  2001,  n.  6, e' determinato in 33.166 migliaia di euro per
l'anno  2005  ed  in  18.247 migliaia di euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007.
    5.  Il  fondo  di cui all'Art. 11, comma 2, della legge regionale
3 maggio  2001,  n.  6,  e' determinato in 9.600 migliaia di euro per
l'anno  2005,  in  4.800 migliaia di euro per l'anno 2006 ed in 4.800
migliaia  di  euro  per  l'anno  2007, ferme restando le disposizioni
dell'Art.  13,  comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
che  trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della
contrattazione per il biennio 2004-2005.».