Art. 31. Consulenti di parita' 1. All'Art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come sostituito dall'Art. 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole da «previsto» a «500.000 abitanti» sono sostituite con le parole «previsto per i vicepresidenti delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti»; b) al comma 2 le parole da «pari» a «di cui al comma 1» sono sostituite con le parole «prevista per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti». 2. Per le finalita' del comma 1 e' autorizzata la spesa di 540 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle somme trasferite alla Regione ai sensi dell'Art. 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e non impegnate alla data del 31 dicembre 2004.