Art. 31.
                        Consulenti di parita'
    1.  All'Art.  28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come
sostituito  dall'Art. 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18,
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 1 le parole da «previsto» a «500.000 abitanti» sono
sostituite  con  le  parole  «previsto  per  i  vicepresidenti  delle
province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti»;
      b) al  comma 2  le  parole da «pari» a «di cui al comma 1» sono
sostituite  con  le parole «prevista per gli assessori delle province
regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti».
    2.  Per  le  finalita' del comma 1 e' autorizzata la spesa di 540
migliaia  di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005,
con  parte  delle  somme trasferite alla Regione ai sensi dell'Art. 8
della  legge  10 aprile  1991,  n.  125 e non impegnate alla data del
31 dicembre 2004.