Art. 32.
                         Vigilanza venatoria
    1.  L'assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste e'
autorizzato  ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio
regionale  per  le finalita' di cui all'Art. 44 della legge regionale
1° settembre  1997,  n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore
delle  province regionali, quale concorso per le spese di istituzione
e/o  funzionamento  del  servizio  di vigilanza venatoria, nel limite
massimo del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione
dei programmi presentati dalle singole province.
    2.  Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno,  le  province  regionali
presentano una relazione all'assessorato regionale dell'agricoltura e
delle  foreste  sulla  effettiva  utilizzazione delle somme erogate e
comunicano  i  dati  necessari per gli adempimenti di cui all'Art. 33
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
    3.  L'assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste e,
altresi',   autorizzato   ad   erogare   le   somme   gia'  impegnate
nell'esercizio  finanziario  2004  in favore delle province regionali
quale concorso nelle spese di funzionamento del servizio di vigilanza
venatoria.
    4.  Il  comma 31  dell'Art. 127 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, e' soppresso.