Art. 32. Vigilanza venatoria 1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalita' di cui all'Art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nel limite massimo del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province regionali presentano una relazione all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sulla effettiva utilizzazione delle somme erogate e comunicano i dati necessari per gli adempimenti di cui all'Art. 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, altresi', autorizzato ad erogare le somme gia' impegnate nell'esercizio finanziario 2004 in favore delle province regionali quale concorso nelle spese di funzionamento del servizio di vigilanza venatoria. 4. Il comma 31 dell'Art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e' soppresso.