Art. 33. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti 1. Nell'ambito della Regione e' istituito il «Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale», di seguito denominato garante. 2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il garante che e' scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attivita' sociali dei detenuti. Il garante resta in carica cinque anni e puo' essere riconfermato per non piu' di una volta. 3. Il garante: a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonche' il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone pnvate della liberta' personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; b) vigila perche' venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il garante si rivolge alle autorita' competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto ditali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorita' stesse; c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della liberta' personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva; d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione. 4. Il garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attivita' all'assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il garante ha facolta' di formulare proposte e di richiedere all'assemblea, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza. 5. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del garante e' destinato personale regionale da individuarsi con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del garante. Il trattamento giuridico ed economico del garante e' stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del garante, definisce, altresi', le modalita' di funzionamento dell'ufficio. Se e' nominato garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi e' collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e' computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'ufficio e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attivita' del garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, Art. 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702. 7. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attivita' del garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.