Art. 33.
     Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
    1.  Nell'ambito  della  Regione  e'  istituito il «Garante per la
tutela   dei   diritti  fondamentali  dei  detenuti  e  per  il  loro
reinserimento sociale», di seguito denominato garante.
    2.  Il  Presidente  della Regione, con proprio decreto, nomina il
garante  che  e'  scelto  fra  persone residenti nel territorio della
Regione  da  almeno cinque anni, che abbiano maturato una consolidata
esperienza  nella  tutela  dei diritti umani, ovvero nella promozione
delle  attivita'  sociali  dei  detenuti.  Il garante resta in carica
cinque anni e puo' essere riconfermato per non piu' di una volta.
    3. Il garante:
      a) pone  in  essere  ogni iniziativa necessaria od opportuna al
fine  di  promuovere  e facilitare, anche attraverso azioni congiunte
con  altri  soggetti  pubblici  e con soggetti privati, l'inserimento
lavorativo  dipendente  ed  autonomo  nonche' il recupero culturale e
sociale  e  la  formazione  scolastica ed universitaria delle persone
pnvate  della liberta' personale, incluse quelle che scontano la pena
anche  in  forma  alternativa  nel territorio siciliano, intervenendo
pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;
      b) vigila  perche'  venga  garantito  l'esercizio  dei  diritti
fondamentali  da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro
familiari,  per quanto di competenza della Regione, degli enti locali
e  delle  AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A
tale  scopo  il  garante  si  rivolge  alle  autorita' competenti per
eventuali  informazioni,  segnala  il  mancato  o inadeguato rispetto
ditali  diritti  e  conduce  un'opera  di  assidua  informazione e di
costante comunicazione alle autorita' stesse;
      c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione
pubblica  sui  temi  dei  diritti  umani  delle persone private della
liberta'  personale,  del loro recupero sociale e della umanizzazione
della pena detentiva;
      d) promuove  con  le  amministrazioni interessate protocolli di
intesa  utili  al  migliore  espletamento  delle  sue funzioni, anche
attraverso visite ai luoghi di detenzione.
    4.  Il  garante  svolge le sue funzioni in maniera indipendente e
presenta  relazioni  sull'attivita' all'assemblea regionale siciliana
ed  al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il garante
ha facolta' di formulare proposte e di richiedere all'assemblea, alle
commissioni  parlamentari  ed  al Presidente della Regione l'avvio di
iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.
    5. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del garante
e'  destinato  personale  regionale  da  individuarsi con decreto del
Presidente   della   Regione,  nell'ambito  delle  attuali  dotazioni
organiche,  su  proposta  del  garante.  Il  trattamento giuridico ed
economico   del  garante  e'  stabilito,  con  proprio  decreto,  dal
Presidente  della  Regione  e  deve  essere  idoneo  ad assicurare la
necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto
il  Presidente  della  Regione,  su  proposta del garante, definisce,
altresi',  le modalita' di funzionamento dell'ufficio. Se e' nominato
garante  un  dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza
della Regione, questi e' collocato d'ufficio in aspettativa per tutta
la  durata  dell'incarico.  Il  periodo  trascorso  in aspettativa e'
considerato  a  tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed
e'  computato  per  intero ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
    6.  Per  le  finalita'  del presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio  finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di
euro,  di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'ufficio e
40  migliaia  di  euro quale compenso per l'attivita' del garante. Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione della
spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, Art. 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.
    7.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in
150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per
il  funzionamento  dell'ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso
per l'attivita' del garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.