Art. 34.
           Consorzi unioni e fusioni di comuni e province
    1.  La  Regione favorisce e sostiene la costituzione di consorzi,
unioni e fusioni di comuni e di province, ai sensi della legislazione
vigente in materia di enti locali.
    2.  Dopo  il  comma 4 dell'Art. 76 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.  Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di
cui  al comma 1, rimane nelle disponibilita' dell'assessore regionale
per  la  famiglia,  le  politiche  sociali  e le autonomie locali per
essere   attribuita,   sotto   forma   di   contributi   straordinari
finalizzati,  in  aggiunta  ai  benefici  concessi  dallo Stato, alla
promozione  ed  alla  realizzazione  di consorzi, unioni e fusioni di
province.».