Art. 34. Consorzi unioni e fusioni di comuni e province 1. La Regione favorisce e sostiene la costituzione di consorzi, unioni e fusioni di comuni e di province, ai sensi della legislazione vigente in materia di enti locali. 2. Dopo il comma 4 dell'Art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilita' dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.».