Art. 35.
         Adozione programma triennale delle opere pubbliche
    1.  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'Art.  14 della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  come  introdotto  dall'Art.  8 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni,
per l'anno 2005 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere
pubbliche  sono  adottati,  anche separatamente dall'approvazione del
bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2005.