Art. 35. Adozione programma triennale delle opere pubbliche 1. In deroga a quanto disposto dall'Art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'Art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2005 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2005.