Art. 36.
                      Consorzi fidi - Farmacie
    1.  Al  comma 1  dell'Art.  59  della legge regionale 28 dicembre
2004,  n.  17,  dopo le parole «ad un consorzio» e prima delle parole
«di garanzia» sono aggiunte le segnenti «o cooperativa».
    2.  Alla  fine  del  comma 5  dell'Art.  59 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole «siano essi societa'
ovvero liberi professionisti».
    3. Il comma 8 dell'Art. 32 della legge regionale 3 dicembre 2003,
n. 20, introdotto dall'Art. 10 della legge regionale 5 novembre 2004,
n.  15,  si interpreta nel senso che ai confidi possono associarsi le
piccole  e  medie  imprese  delle  altre  regioni  d'Italia. Per tali
imprese   i   confidi   costituiscono  appositi  fondi  rischi  senza
l'intervento  delle  agevolazioni  regionali.  Le  imprese  siciliane
operanti  anche  al di fuori del territorio regionale fruiscono delle
agevolazioni regionali.