Art. 36. Consorzi fidi - Farmacie 1. Al comma 1 dell'Art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole «ad un consorzio» e prima delle parole «di garanzia» sono aggiunte le segnenti «o cooperativa». 2. Alla fine del comma 5 dell'Art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole «siano essi societa' ovvero liberi professionisti». 3. Il comma 8 dell'Art. 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, introdotto dall'Art. 10 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, si interpreta nel senso che ai confidi possono associarsi le piccole e medie imprese delle altre regioni d'Italia. Per tali imprese i confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali. Le imprese siciliane operanti anche al di fuori del territorio regionale fruiscono delle agevolazioni regionali.