Art. 39. Modifiche formali e interpretazione autentica di norme 1. All'Art. 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 cosi' come integrato dal comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 la sequenza 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 va rinumerato in 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4-bis. 2. L'Art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 si interpreta nel senso che non possono accedere ai benefici previsti dallo stesso articolo i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge stessa avevano gia' estinto o avevano in corso di estinzione il debito determinato sia secondo le disposizioni di cui all'Art. 5 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sia secondo altre disposizioni normative nei confronti dell'amministrazione competente.