Art. 39.
       Modifiche formali e interpretazione autentica di norme
    1.  All'Art.  6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 cosi'
come  integrato  dal  comma 3  dell'Art.  14  della  legge  regionale
21 aprile  1995,  n. 40 la sequenza 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 va rinumerato
in 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4-bis.
    2.  L'Art.  6  della  legge  regionale 28 dicembre 2004, n. 17 si
interpreta  nel  senso  che non possono accedere ai benefici previsti
dallo  stesso  articolo i soggetti che alla data di entrata in vigore
della  legge  stessa  avevano  gia'  estinto  o  avevano  in corso di
estinzione  il  debito determinato sia secondo le disposizioni di cui
all'Art.  5  della  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sia secondo
altre   disposizioni  normative  nei  confronti  dell'amministrazione
competente.