Art. 40. Abrogazioni e modifiche di norme 1. Al comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola «annuo» sono aggiunte le parole «per fini istituzionali e spese di gestione». 2. Al comma 1 dell'Art. 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «5 agosto 1982, n. 88,» sono aggiunte le parole «nonche' dei consorzi agrari»; b) le parole «secondo l'Art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47,» sono sostituite con le parole «ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed a valere su parte delle disponibilita' dell'UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305». 3. All'Art. 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole «non oltre il limite di cui all'Art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono aggiunte le parole «, come integrato dall'Art. 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,». 4. All'Art. 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nell'ambito delle finalita' di cui ai commi precedenti gli enti locali realizzano, anche a mezzo di societa' a totale partecipazione pubblica, il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio». 5. Al comma 3 dell'Art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «al comma 1». 6. Al comma 9 dell'Art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole «istanze presentate» sono aggiunte le parole «e/o esitate». 7. Il comma 4 dell'Art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e' soppresso. 8. Al comma 26 dell'Art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole «alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo» sono sostituite con le parole «all'Istituto ISCOT di Palermo».