Art. 5.
Modifiche  alla  Tabella  A  allegata  alla legge regionale 15 maggio
                             2000, n. 10
    1.  Alla  Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000,
n.  10 e successive modifiche ed integrazioni per la Presidenza della
Regione sono apportate le seguenti modificazioni:
      Presidenza della Regione Sicilia;
      Uffici equiparati:
        Ufficio della segreteria di giunta.
    2.  Per  gli  uffici  ex  Art.  4,  comma 7, della legg regionale
15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i quali
per   propria   destinazione   funzio   nale  debbano  agire  in  via
intersettoriale  con  tutti i rami di amministrazione con funzioni di
controllo e certificazione, l'individuazione della dirigenza preposta
e'  operata  ai  sensi  e  per  gli  effetti  giuridici  ed economici
dell'Art.  11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20.
    3.  Alla  Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000,
n.  10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, per l'assessorato
regionale della sanita' sono apportate le seguenti modificazioni:
      assessorato regionale della sanita'.
    Le  parole  «- Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza
sanitaria  ed  ospedaliera-igiene  pubblica»  sono  sostituite con le
seguenti:
    «-   Dipartimento   regionale   per   l'assistenza  sanitaria  ed
ospedaliera  e la programmazione e la gestione delle risorse correnti
del fondo sanitario;
    -  Dipartimento  regionale  per  le infrastrutture, lo sviluppo e
l'innovazione,  per  la  comunicazione  e per l'informatizzazione del
settore sanitario».
    4.  All'organizzazione  conseguente  alle  disposizioni di cui ai
commi 1  e  3 si provvede ai sensi dell'Art. 11, comma 2, della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
    5.  Per  le  finalita' di cui ai precedenti commi e' autorizzata,
per  l'esercizio  finanziario  2005,  la  spesa  complessiva  di  240
migliaia  di  euro,  da iscrivere all'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708,
cui  si  provvede  quanto  a  100 migliaia di euro mediante riduzione
della  spesa  di  cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28
dicembre  2004,  n.  17,  Art.  128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702 e
quanto a 140 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB
4.2.2.8.1,   capitolo   613910,   del   bilancio  della  Regione  per
l'esercizio finanziario medesimo.
    6.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in
400  migliaia  di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio
pluriennale   della   Regione,   UPB   4.2.1.5.2,   codice  12.02.01,
accantonamento 1001.
    7.  Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale
della  Regione  e'  autorizzato,  con  proprio  decreto,  su proposta
congiunta  dei  dipartimenti  interessati, ad apportare le necessarie
variazioni  al  bilancio  della  Regione  per l'esercizio finanziario
2005.